Cookie Consent by Free Privacy Policy website Una guida dedicata a coloro che vogliono diventare “E-Driver”. Utilizzare un’auto elettrica è facile e divertente e si può ricaricare davvero ovunque, dalle infrastrutture pubbliche al garage di casa
giugno 19, 2020 - Motus-E

Una guida dedicata a coloro che vogliono diventare “E-Driver”. Utilizzare un’auto elettrica è facile e divertente e si può ricaricare davvero ovunque, dalle infrastrutture pubbliche al garage di casa

Punti di ricarica ad uso privato

Il comma 1039 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, inclusi i costi per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, per chi installa, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, infrastrutture di ricarica elettriche, anche nei condomìni. Per accedere all’agevolazione le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. Ciò significa che sono agevolate le stazioni di ricarica poste a servizio di condòmini o delle singole abitazioni, l’importante è che siano ad uso esclusivo dei condòmini, che le acquistano in ragione della propria quota e che, sempre pro-quota, potranno detrarre parte dell’importo agevolato.

Come funziona la detrazione fiscale

Quali spese possono beneficiare della detrazione?

Le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative a:

  • acquisto della infrastruttura di ricarica;
  • installazione e posa in opera della infrastruttura di ricarica;
  • aumento della potenza del contatore (fino a un massimo di 7 kW).

L’ammontare massimo delle spese su cui è calcolata la detrazione fiscale al 50% è pari a € 3.000, per cui si può ottenere una detrazione fiscale massima di 1.500 euro ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Come ottenere la detrazione fiscale per le stazioni di ricarica per veicoli elettrici?

Le spese per l’acquisto e la posa in opera della stazione di ricarica devono essere documentate e i relativi pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti tracciabili di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Non è richiesto l’utilizzo di un bonifico bancario particolare come quello per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico (può essere fatto un normale bonifico bancario). La normativa di riferimento, così come i successivi documenti legislativi e di prassi usciti sull’argomento, non hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito alla necessità di inserire i riferimenti normativi all’interno della fattura di acquisto. Sul punto è stato solo specificato che è necessario conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Quali caratteristiche devono avere le infrastrutture di ricarica?

Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. Per “punto di ricarica di potenza standard” si intende un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie: (a) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW; (b) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW. Per “punto di ricarica non accessibile al pubblico” si intende un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti o un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità o, ancora, un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Chi può beneficiare della detrazione fiscale?

L’ambito di applicazione della detrazione fiscale deve intendersi – secondo l’Agenzia delle Entrate – in senso ampio poiché la norma intende chiaramente favorire la diffusione di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. Pertanto, possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.

Punti di ricarica nel condominio

L’acquisto e installazione dell’infrastruttura possono essere deliberati, in prima o in seconda convocazione, a maggioranza (secondo comma articolo 17-quinquies decreto legge 22/6/2012, n. 83). La spesa ripartita in base ai millesimi di proprietà salvo diversa convenzione, mentre quella riguardante la ricarica va ripartita in base al consumo registrato dall’accorgimento tecnico consigliato dall’installatore. Se il condominio non assume la delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta, il condòmino interessato può installare il dispositivo a proprie spese. Gli altri condòmini potranno comunque partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese di manutenzione ed esecuzione dell’opera, attualizzate al valore della moneta.

Edifici di nuova costruzione: obbligo di predisposizione delle infrastrutture di ricarica

Dal 2016, vige l’obbligo di installare colonnine di ricarica elettrica negli edifici di nuova costruzione. Il conseguimento del titolo abilitativo è infatti vincolato alla predisposizione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

L’obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e relativi interventi di ristrutturazione, nonché gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e i relativi interventi di ristrutturazione.

Punti di ricarica pubblici o ad uso pubblico

Le infrastrutture pubbliche per la ricarica per veicoli elettrici in Italia sono in crescita. Stando alle nostre ultime elaborazioni, relative a maggio 2020, sul suolo nazionale sono presenti 14.302 punti di ricarica in 7.462 stazioni accessibili al pubblico. La ripartizione media è del 73% per le infrastrutture pubbliche e del 27% su suolo privato a uso pubblico (supermercati o centri commerciali).

Come trovo le infrastrutture di ricarica pubbliche?

Molti sistemi di navigazione #auto oggi consentono la localizzazione dei punti di ricarica pubblici e, i più avanzati, calcolano i percorsi indicando anche le necessità di fermarsi per la ricarica.

Anche le app degli operatori di ricarica hanno la localizzazione delle proprie infrastrutture o delle infrastrutture interoperabili, per consentire la prenotazione e il pagamento delle ricariche. Sul mercato, inoltre, esistono app dedicate alla geolocalizzaione delle infrastrutture pubbliche (o ad uso pubblico) che aiutano l’e-driver nella fondamentale pianificazione dei propri viaggi. Le app più diffuse sono Chargemap, Nextcharge, OpenCharge e Plugshare.

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